Bambini e disabilità: “il seggiolino in aereo è d’obbligo”. ASSOCIAZIONE CATANESE “IL SORRISO DI RICCARDO”, UNA BATTAGLIA LUNGA 13 ANNI.
La battaglia portata avanti da tredici anni a questa parte dall’associazione catanese “Il sorriso di Riccardo” è tutelare i passeggeri affetti da disabilità. Garantire l’inclusività, soprattutto in situazioni segnate dalla malattia è la priorità di tantissime famiglie.
Dallo scorso agosto è entrato in vigore il provvedimento Enac per la scelta gratuita dei posti a sedere riservati ai minori con mobilità ridotta e ai loro accompagnatori, d’altra parte però o c’è ancora una criticità irrisolta che rappresenta una vera e propria “barriera” nel trasporto aereo: la mancanza di seggiolini posturali omologati per viaggiare in sicurezza.
«Era il 2008 quando per la prima volta contattai l’Enac, in quanto ente preposto all’attuazione della normativa per il diritto al volo dei disabili, per rappresentare le difficoltà dei bambini con problemi posturali come mio figlio Riccardo. Da allora, con l’associazione, nata dopo la morte di mio figlio e a lui intitolata, ho iniziato una battaglia di civiltà affinché i bambini come lui fossero messi in condizione di volare in sicurezza e con gli stessi diritti di tutti gli altri passeggeri. Ma purtroppo, nonostante le continue denunce, nulla è cambiato. Negli ultimi mesi abbiamo seguito il caso di due bambini siciliani con paralisi celebrale infantile che hanno rischiato di essere lasciati “a terra” da una compagnia low cost con licenza italiana.
Per legge, infatti, dopo i due anni d’età, a ogni passeggero deve essere assegnato un posto a sedere, ma questi bambini hanno bisogno di seggiolini appositi per viaggiare in sicurezza. Dispositivi – denominati “Travel Chairs” – dal costo di circa 3mila euro, che molte compagnie ancora non hanno. L’unica alternativa allo stato attuale è quella, assolutamente insicura, di farli volare in braccio ai genitori».
Il Regolamento (CE) n. 1107/2006 del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo, sancisce “la possibilità di viaggiare in aereo a condizioni simili a quelle degli altri cittadini, senza esserne escluse se non per motivi giustificati di sicurezza previsti dalla legge”.
In applicazione di tale Regolamento – che rispetta i diritti e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – i vettori sono tenuti a fornire assistenza (senza costi addizionali per il passeggero) con l’impiego di personale adeguatamente formato e attrezzature necessarie, sia in aeroporto che a bordo degli aeromobili.
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