Tredicesima in arrivo per milioni di lavoratori italiani: cosa sapere sul calcolo e quale sarà data di erogazione
I lavoratori dipendenti in Italia attendono la tredicesima sulla mensilità di dicembre che non è altro una aggiuntiva erogata dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico, a favore di pubblici e privati. Non è prevista per gli autonomi, Partite Iva, lavoratori a progetto e parasubordinati. Nel corso degli anni si è unificata alla quattordicesima mensilità poiché entrambe ricomprese nell’istituto denominato “mensilità aggiuntive”.
Tredicesima: quando arriva e come si calcola
La tredicesima si calcola proporzionalmente al numero di mesi lavorati durante l’anno solare e in base all’ammontare dello stipendio fisso. Può essere integrata da ulteriori premi o bonus aziendali ma è comunque è garantita indipendentemente dalla performance economica dell’azienda. Corrisponde ad 1/12 della retribuzione lorda annuale e deve essere calcolato sugli effettivi mesi di lavoro effettuati.
Spetta ai lavoratori a tempo indeterminato e determinato così come lavoratori part-time che ricevono la tredicesima in maniera proporzionale alle ore lavorate. Ne hanno diritto anche gli apprendisti e viene calcolata in base alle specifiche del loro contratto di apprendistato, a chi è stagionale e a chiamata.
La data di pagamento della tredicesima dei lavoratori nel settore privato varia a seconda di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva ma comunque sempre entro il 24 dicembre.
Ad esempio il Ccnl (Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro) del settore Commercio, è previsto che la tredicesima debba essere pagata entro il giorno della Vigilia di Natale, così come per i Metalmeccanici.
Per quanto riguarda i dipendenti statali le date di erogazione fissate dall’allegato 1 del decreto legge 350/2001. Prendiamo ad esempio gli insegnanti: per loro il giorno del pagamento è il 14 dicembre, mentre chi lavora nelle materne deve segnare in rosso il giorno 16.
Ricordiamo che la tredicesima mensilità matura anche in caso di assenze per malattia, infortunio e maternità, congedo, matrimoniale, riposi e ferie. È prevista anche per i permessi, le festività nazionali e infrasettimanali. Non è prevista invece in caso di lavoro straordinario (diurno e notturno, le indennità per ferie non godute, le aspettative e il
congedo parentale ma anche per malattia e infortunio oltre il periodo previsto dal contratto.