Quota 102. Permetterà a chi ha compiuto 64 anni e ha versato 38 anni di contributi di andare in pensione in anticipo. ATTENZIONE: valida solo nel 2022.
Di cosa si tratta
Quota 102 è il trattamento di pensione anticipata introdotto dalla manovra di bilancio 2022. Consente infatti di poter andare in pensione anticipatamente. Ma attenzione, esclusivamente nel caso in cui delle specifiche condizioni risultino essere verificate.
La Quota 102 è destinata a determinate categorie di lavoratori. Inoltre, si applica solo nel caso in cui, nel corso del 2022 si compiano 64 anni di età e si maturino almeno 38 anni di anzianità contributiva. Se tali requisiti sono soddisfatti, sarà possibile accedere al trattamento pensionistico anticipato anche dopo il 31 dicembre 2022
Di seguito, illustrate le informazioni pratiche:
I Destinatari
Quota 102 è destinato ai lavoratori autonomi che ai lavoratori subordinati del settore pubblico e privato.
Applicabilità limitata
Quota 102 è una misura ponte, introdotta a causa della mancata proroga di Quota 100. Verrà applicata solo nel 2022 in attesa di mettere a punto una misura strutturale.
A partire da quando
Con quota 102 i lavoratori del settore privato potranno usufruire del trattamento di pensione anticipata a partire dal 1° maggio del 2022.
Da quando decorre quota 102
La decorrenza del trattamento pensionistico anticipato con quota 102 è sottoposto al sistema posticipato di decorrenza delle “finestre.”
Per i lavoratori autonomi e i lavoratori subordinati del settore privato, in particolare, è prevista una finestra di tre mesi.
La pensione pertanto decorre dalle seguenti date:
- per chi è iscritto all’assicurazione generale obbligatoria il trattamento spetterà a partire dal primo giorno del quarto messe successivo a quello in cui i suddetti requisiti di accesso giungono a maturazione;
- per chi invece è iscritto a una gestione esclusiva dell’assicurazione generale obbligatoria, il termine di decorrenza è il primo giorno successivo alla finestra trimestrale.
E’ cumulabile nel caso in cui:
Quota 102 è cumulabile solo con redditi derivanti dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale entro il limite dei 5000 euro annui.
Non è cumulabile quando:
Quota 102 non è cumulabile con ulteriori redditi derivanti dallo svolgimento di lavoro autonomo o subordinato, anche se questi vengono prodotti all’estero. Tale incumulabilità decorre dalla decorrenza del trattamento con quota 102 fino al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia (67 anni fino al 31 dicembre 2024).
Quota 102 anche in regime di cumulo, non per tutte le categorie
Si può accedere alla pensione con quota 102 anche in regime di cumulo. Cumulando, quindi, i contributi versati nell’assicurazione generale obbligatoria, in quelle esclusive (dipendenti pubblici), in quelle sostitutive Inps e nella gestione separata.
Non sarà invece possibile procedere al cumulo dei contributi versati dai liberi professionisti nelle gestioni loro dedicate.
Fare domanda
La procedura per presentare domanda lo descrive il messaggio INPS n. 97 del 10 gennaio appena trascorso.
I lavoratori iscritti alle Gestioni private, a quella pubblica e alla Gestione spettacolo e sport, anche per chiedere il cumulo dei periodi assicurativi per il conseguimento del diritto alla pensione quota 102, per fare domanda devono procedere nel seguente modo:
1)Serve essere in possesso delle credenziali Spid, Carta d’identità elettronica 3.0 o Carta dei Servizi
2)Sul sito ufficiale INPS andare nella sezione “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”
3)Effettuare l’accesso e scegliere l’opzione “Nuova Prestazione pensionistica“
4) Selezionare quindi in sequenza le seguenti voci: Anzianità/Anticipata/Vecchiaia – Pensione di anzianità/anticipata – Requisito quota 102;
5)Selezionare quindi il Fondo e la Gestione di liquidazione.
L’INPS informa che la domanda può essere presentata anche tramite i Patronati, gli intermediari abilitati o ricorrendo ai servizi del Contact center.