Il diploma ITP, unitamente alla laurea e ai 24 CFU ha valore abilitante. Lo ha decretato il Tribunale di Messina, sez. Lavoro, con sent. n. 1796/21. E’ stato accolto il ricorso promosso da un docente, che in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado come “Tecnico delle Industrie Elettriche” e in possesso della laurea in ingegneria e 24 CFU, si è visto rigettare dall’USP di Messina la domanda per l’inserimento nella II^ fascia delle graduatorie d’istituto valide per gli anni scolastici 2019/2022 per l’insegnamento per le classi di concorso della Scuola Secondaria di Secondo Grado e nella I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze valide per gli anni scolastici 2020/2022.
Il docente, affermando il valore abilitante all’insegnamento del proprio titolo di studio unitamente ai 24 CFU conseguiti, assistito e difeso dagli avv.ti Antonio Garozzo e Luigi Randazzo dello Studio Gierrelex, si è visto costretto, quindi, a presentare ricorso, con istanza cautelare per motivi d’urgenza legati alle imminenti contrattualizzazioni.
Il Giudice del lavoro,accogliendo integralmente le argomentazioni e le richieste dei legali, ha ritenuto che i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all’insegnamento” vadano complessivamente rivisitati alla luce del mutato assetto normativo, ritenendo di consentire l’inserimento nelle graduatorie di seconda fascia agli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e i 24 CFU, essendo questi ultimi “titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo” ex art. 5 del Regolamento di cui al D.M. n. 131/2007.
Secondo i legali, Garozzo e Randazzo dello Studio Gierrelex: “Il Giudice ha, correttamente, operato un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni normative primarie e secondarie, con particolare riguardo al novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall’art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (trattandosi di elencazione non tassativa, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad “altre abilitazioni)”..
In questo caso, dunque, secondo la sentenza, chi ha presentato ricorso ha correttamente ritenuto che il diploma di scuola secondaria e la Laurea costituissero, ai sensi della normativa di settore, “titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso” e che, pertanto, il possesso del predetto titolo e dei 24 CFU gli attribuisca il diritto ad essere inserito in I fascia delle graduatorie provinciali ed in II fascia delle graduatorie di istituto.
Il Giudice, quindi, ha dichiarato il diritto del ricorrente ad essere inserito nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, con condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite.
Concludono i legali: “Si tratta di una pronuncia che conferma l’ingiustizia dell’operato di diversi Uffici Scolastici Provinciali rispetto a centinaia di fattispecie analoghe, determinando evidenti disparità di trattamento a scapito della categoria dei c.d. ITP”.
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