Bonus 550 euro prossimo alla scadenza che riguarda chi non ha un contratto fill time e a tempo indeterminato: come fare la domanda
Rinnovata l’agevolazione una tantum prevista per i lavoratori part-time e stagionali quindi chi lavora alcuni giorni del mese o solo alcuni mesi dell’anno. Per fare un esempio, riguarda i dipendenti delle mense scolastiche che inoccupati durante la chiusura estiva delle scuole. Si tratta di un aiuto per chi non ha un impiego a tempo indeterminato e a tempo pieno che sicuramente può essere utili in questi mesi di alta inflazione.
L’Inps ha fatto sapere che è previsto ancora il riconoscimento di una indennità una tantum di 550 euro ai dipendenti privati che nel 2021 avevano un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale. Ma sono necessari anche altri requisiti. Vediamo quali sono.
L’indennità era già in vigore e ora è stata confermata tramite il decreto Anticipi. Il riconoscimento è per i titolari di tutti i rapporti di lavoro part-time (verticali, misti o orizzontali) ma che abbiano avuto una sospensione ciclica del lavoro di almeno un mese continuativo tra le sette e le venti settimane. Alla data della presentazione della domanda i richiedenti non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro dipendente e neanche essere percettori della NASpl (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego) o di un trattamento pensionistico.
La domanda va presentata all’Inps entro il 15 dicembre 2023, in via telematica utilizzando lo Spid, la Carta d’idenità elettronica o la Carta nazionale dei servizi. Bisogna entrare nella sezione Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche e da lì Prestazioni e servizi; a questo punto bisogna selezionare Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale.
C’è anche un secondo modo per fare la domanda. È infatti possibile inoltrare la richiesta negli istituti di Patronato o contattando il servizio telefonico di Contact Center Multicanal raggiungibile dal numero fisso al 803 164, o da telefonia mobile al 06.164164
Trattandosi di un bonus una tantum (erogato una sola volta), come detto non è conciliabile con l’assegno di disoccupazione ma non concorre alla formazione del reddito (quindi non c’è tassazione) ma è invece possibile cumularlo con l’assegno di invalidità.
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