Catania, prolungato l’esercizio provvisorio fino al 28 febbraio

I tifosi del Catania possono, finalmente, tirare un piccolo sospiro di sollievo.

Stando a quanto riportato da Telecolor, infatti, il Tribunale etneo avrebbe deciso di prorogare l’esercizio provvisorio del club rossazzurro fino al 28 febbraio.

I curatori fallimentari potranno così gestire la squadra per quasi due mesi, obbligati però a rendicontare all’Autorità Giudiziaria ogni 10 giorni.

Si accende così la speranza di un nuovo futuro per il titolo sportivo, il cui bando d’acquisto potrebbe essere aperto entro la scadenza del suddetto esercizio provvisorio.

LA NOTA DEL TRIBUNALE

“Visti gli artt. 104, 104 ter, comma 7°, e 105 e ss. L.F.  
Proroga, in via funzionale al mantenimento dell’asset e alla successiva attività di liquidazione dello stesso, sino al 28/2/2022, alle condizioni tutte meglio specificate in parte motiva, l’esercizio provvisorio del ramo caratteristico di azienda calcistica della Calcio Catania s.p.a., con la prescrizione del rispetto della disciplina di settore anche in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di adempimento degli obblighi fiscali e contributivi, salve ulteriori proroghe e modifiche. 

Prescrive, in particolare, ai curatori: 

  • di depositare ogni 10 giorni relazione sull’andamento della predetta attività con dettagliata rendicontazione;
  • di segnalare, in ogni caso e senza dilazione, ai sensi del comma 5°, secondo periodo, dell’art. 104 L.F., al comitato dei creditori (ove costituito) e al Giudice delegato, che se del caso riferirà al Collegio, tutte quelle circostanze che dovessero modificare le condizioni come sopra segnalate in parte motiva, soprattutto avuto riguardo al margine di sostenibilità finanziaria che impone la necessità di uno stringente e costante monitoraggio dei flussi da parte degli organi della procedura;
  • di dedicare un rapporto di conto corrente presso un istituto di credito di sicura affidabilità funzionale ai flussi attinenti al superiore esercizio provvisorio, dovendo gli stessi, contestualmente al conseguimento dell’autorizzazione ex art. 104 ter, comma 7, L. F., specificare il dettaglio degli oneri di gestione ordinaria e indicare i rapporti oggetto di prosecuzione, quelli sospesi e quelli dai quali intendano sciogliersi”. 
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